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Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato il divieto di afflusso e circolazione sull’isola d’Ischia in vigore dal 20 marzo al 30 settembre 2008.
Ecco di seguito il testo del decreto:

Ministero dei Trasporti
[omissis]
DECRETA
ART. 1 DIVIETO - Dal 20 marzo 2008 al 30 settembre 2008 sono vietati l'afflusso la circolazione sull'isola di Ischia, comuni di Casamicciola Terme, Barano d’Ischia, Serrara Fontana, Forio, Ischia e Lacco Ameno degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della Regione Campania condotti da persone residenti sul territorio della Regione Campania con esclusione di quelli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile dell’Isola.

ART. 2 DIVIETO - Nel medesimo periodo il divieto di cui all'art. l è esteso agli autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 26 t, anche se circolanti a vuoto, appartenenti a persone non residenti nel territorio della Regione Campania.

ART. 3 DEROGHE - Nel periodo e nei comuni di cui all'articolo 1 è concesso deroga al divieto per i veicoli appresso elencati: a) autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine e carri funebri; b) veicoli per il trasporto di cose di portata inferiore a 13,5 t limitatamente alle giornate dal lunedì al venerdì, purché non festive. Tale limitazioni non sussiste per i veicoli che trasportano generi di prima necessità e soggetti a facile di deperimento, farina, farmaci, generi di lavanderia, quotidiani e periodici di informazione o bagagli al seguito di comitive turistiche provenienti con voli charter muniti della certificazione dell'agenzia di viaggio e veicoli per il trasporto di cose di qualsiasi portata, adibiti a trasporto di carburante e rifiuti; c) autoveicoli al Servizio delle persone invalide, purchè muniti dell'apposito contrassegno previsto dall’art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, rilasciato da una competente autorità italiana o estera; d ) autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasioni prestazioni di spettacolo, per convegni, manifestazioni culturali, fiere e mercati. Il permesso di sbarco verrà concesso dall'Amministrazione Comunale interessata, di volta in volta, secondo le necessità; e) autobus di lunghezza superiore a 7,5 metri e autocaravan che dovranno sostare, per tutto il tempo della permanenza sull'isola, in apposite aree loro destinate e potranno essere ripresi solo alla partenza; f) autoveicoli di proprietà della Amministrazione Provinciale di Napoli condotti dagli agenti di vigilanza venatoria e per il servizio di viabilità, autoveicoli di proprietà dell'Osservatorio Vesuviano - Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia; g) veicoli in uso a soggetti. che risultino proprietari di abitazioni ricadenti nel territorio di uno dei comuni isolani e che, pur non avendo la residenza anagrafica, siano muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Comune sul quale è indicata l'ubicazione dell'abitazione di proprietà limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare; h) veicoli che trasportano merci ed attrezzature destinate ad ospedali e/o case di cura, sulla base di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria; i) veicoli che trasportano esclusivamente veicoli nuovi da immatricolare; j) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel territorio della Regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno 30 giorni in una casa privata, con regolare contratto di affitto, o per 15 giorni in un albergo del Comune di Barano d'Ischia, alle quali sarà rilasciato apposito bol1ino dalla polizia urbana del suddetto Comune; k) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel territorio della Regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno 15 giorni in una casa privata con regolare contratto di affitto, o per 15 giorni in un albergo del Comune di Serrara Fontana. alle quali sarà rilasciata apposita autorizzazione dalla polizia urbana del suddetto Comune.

ART. 4 SANZIONI – Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 370 a 1.485 così come previsto dal comma 2 dell’ articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della Giustizia, in data 29 dicembre 2006, come arrotondati ai sensi dell'articolo 195 comma 3 bis del sopra richiamato decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285;

ART. 5 AUTORIZZAZIONI IN DEROGA - AI Prefetto di Napoli è concessa la facoltà , in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco sull'isola di Ischia. Tali autorizzazioni dovranno avere una durata non superiore alle 48 ore di permanenza sull’isola. Qualora le esigenze che dato luogo al rilascio di tali autorizzazioni non si esaurissero in questo termine temporale, le Amministrazioni comunali, in presenza di fondati e comprovati motivi possono, con proprio provvedimento, autorizzare per lo stretto periodo necessario, un ulteriore periodo di circolazione;

ART. 6 VIGILANZA - Il Pretto di Napoli e le Capitanerie di Porto, ognuno per la parte di propria competenza, assicurano l'esecuzione e l'assidua e sistematica sorveglianza del rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, lì 29 febbraio 2008>


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